Si applica anche ai Notai il principio della libera concorrenza

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Attribuito al Parmigianino. Ritratto d'uomo con libro, 1524

Una interessante decisione è stata adottata recentemente dalla Corte d’Appello di Roma sul reclamo di un notaio contro la deliberazione della Commissione Amministrativa di Disciplina del Lazio che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi.

Non risulta che vi siano precedenti analoghi. La decisione è pertanto estremamente significativa. Il Collegio giudicante ha ritenuto che l’infrazione contestata al Notaio, consistente nel fatto di avere aperto uno studio secondario nello stesso territorio comunale, pur avvisando il Consiglio Notarile e poi, sull’invio di un parere contrario della Commissione notarile per la deontologia, seguìto da una comunicazione di adeguamento e dell’apertura di una Cassa Cambiali, fosse in contrasto con la legge.

In particolare, il Consiglio Distrettuale Notarile ha contestato la violazione dell’art. 7 del Codice Deontologico dei Notai, introdotto nel 2008, che vieta al Notaio di aprire un ufficio secondario nello stesso comune. Tale violazione, unitamente a quella della omessa comunicazione dell’apertura dell’ufficio secondario nel comune, avendo invece il Notaio comunicato l’apertura solo di una Cassa Cambiali, comportava, secondo il Consiglio Distrettuale Notarile, la sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio della professione. Il Notaio, ricorrendo alla Commissione Amministrativa di Disciplina esponeva le proprie ragioni, ma la Commissione deliberava conformemente a quanto ritenuto dal Consiglio Distrettuale Notarile ed irrogava la sanzione della sospensione richiesta.

Nel reclamo in Corte d’Appello, il Notaio ha basato le sue difese sul rispetto del fondamentale principio di libera concorrenza, principio che vale non solo per le imprese e per i professionisti, ma anche per quelli come i Notai che svolgono le funzioni di pubblico ufficiale.

L’art.26 comma secondo della legge notarile del 1913 prevedeva che “Il notaro potrà recarsi per ragioni delle sue funzioni in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto”. Questa norma escludeva che il Notaio potesse avere un ufficio secondario. Ma nel 2012, con il D.L. n. 1/2012 convertito, l’art. 26 comma secondo è stato sostituito con la norma che ha introdotto la facoltà per il Notaio di aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. In seguito, con la legge annuale sulla concorrenza ed il mercato n. 124/2017, l’art.26 comma secondo è stato ancora modificato prevedendosi che “Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d’Appello in cui si trova la sede se questa comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell’art. 82 (associazione professionale) può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d’Appello se tale distretto comprende più regioni.

Tale norma è stata interpretata dalla Corte d’Appello secondo il criterio letterale e secondo lo spirito della legge. Questa con evidenza, non vietando l’apertura di un ufficio secondario (purché sia uno solo) in una parte determinata del territorio regionale, non contiene alcun divieto di aprire detto ufficio nello stesso comune della sede principale.

Le ragioni della sostituzione dell’art. 26, comma 2, da parte del D.L. n. 1/2012 prima e della legge n. 124/2017 poi, si rinvengono nel riconoscimento della professione notarile come “impresa”.

Si tratta, come spiegato da Cass. SS.UU. Civ. 30.12.2011 n. 30175, di una nozione più economica che giuridica, nel senso che la sua essenziale connotazione risiede nell’esercizio organizzato di una attività economica sul mercato, a prescindere dal modo in cui i singoli ordinamenti definiscono la persona fisica alla quale l’attività economica fa capo. Non è rilevante dunque, come afferma Cass. 9041/2016, ai fini della soggezione al diritto comunitario della concorrenza, la qualifica di pubblici ufficiali attribuita dall’ordinamento italiano agli esercenti la professione notarile, in quanto tale soggezione dipende piuttosto dal tipo di attività che essi svolgono e dal modo in cui siffatta attività si esplica sul mercato.

Aggiunge la sentenza che, in generale, deve convenirsi che i Notai in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali svolgono attività economica di impresa, ai sensi dei principi antitrust (cfr. Corte di Giustizia 19 febbraio 2001, causa C-309/99 Wouters ed altri).

Ma tante sono le decisioni della Corte Europea nella materia. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza Sez. Grande 24/5/2011 n. C-47/08 ha affermato che le attività notarili non partecipano all’esercizio di poteri pubblici ai sensi dell’art. 45 primo comma trattato CE, ora art. 51 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Anche Cass. n. 3715/2013 concorda sul principio che i Notai, nei limiti delle loro competenze territoriali, esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, che non è caratteristica dei pubblici poteri. La sottoposizione dei Notai alle regole concorrenziali è affermata dalla delibera dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che nel 2013 ha sanzionato un Consiglio Notarile per le deliberate limitazioni in materia tariffaria.

La legge italiana attribuisce dunque al Notaio (può) il diritto soggettivo potestativo di aprire un ufficio secondario, dapprima, nel territorio del distretto notarile, senza ulteriori preclusioni e limitazioni (D.L. n. 1/2012), successivamente, nel territorio della regione di appartenenza della sede notarile, senza ulteriori preclusioni e con l’esclusiva limitazione dell’apertura di un unico ufficio secondario (L. n. 124/2017).

È solo la Legge che disciplina la competenza funzionale e territoriale della professione notarile e, nell’esercizio di tale potere, il Legislatore ha previsto le facoltà attribuite al Notaio per l’esercizio della sua professione.

Il Consiglio Distrettuale Notarile e la Commissione Amministrativa di Disciplina non hanno tenuto conto del chiaro testo e dell’ancor più chiaro significato delle norme di legge citate che hanno fatto seguito al il D.L. 138/2011 convertito, con il quale sono state emanate le norme per l’abrogazione delle indebite restrizioni all’esercizio (oltre che all’accesso) delle professioni e delle attività economiche. L’art. 3 del D.L. al primo comma stabilisce che l’iniziativa e l’attività economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

E tale divieto può essere espressamente previsto dalla legge solo per vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e da obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà e dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; protezione della salute umana e conservazione specie animali e vegetali, ambiente, paesaggio, patrimonio culturale; raccolta di giochi pubblici. Tale norma costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e la tutela della concorrenza tra le imprese.

Ed è evidente che nessun vincolo di quelli elencati dalla norma citata è attinente all’attività degli esercenti le professioni regolamentate, tra cui i Notai.

Quindi, la norma restrittiva espressa dall’art. 7 del Codice Deontologico dei Notai, in quanto contrastante con le successive norme introdotte per il rispetto del principio della libera concorrenza nelle attività economiche, quali quelle delle professioni regolamentate tra cui i Notai, non poteva essere applicata, né in sua esecuzione poteva essere inflitta una sanzione al Notaio (addirittura nella specie la sospensione dall’esercizio professionale) per aver aperto un ufficio secondario nello stesso comune.