Pergotenda e autorizzazione a costruire

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 3393 del 27/04/2021, annullando sentenza  del  T.A.R. Lazio, ha ribadito il principio secondo cui per l’istallazione di una pergotenda non è necessario il rilascio del permesso di costruire, nè altra autorizzazione (e conseguentemente è illegittimo il relativo ordine di demolizione adottato da Roma Capitale) qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende.

La sentenza appellata aveva respinto il ricorso di primo grado con la motivazione che le pergotende, realizzate sui terrazzi di un immobile ad uso abitativo, avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e volumetria.

La sentenza in commento ha ricordato come la nozione di pergotenda sia stata precisata nella recente pronuncia della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 28/01/2021 n. 840, in cui sono individuati quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale, secondo la circolare interpretativa dello stesso Comune n. 19137 del 9.3.2012, distinguendole dalla diversa fattispecie dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati come tali aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

La Circolare n. 19137 del 09.03.2012 cit. del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale, al punto 3.2 stabilisce che: “l’attività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: (…) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.

In relazione a tale inequivoca disposizione, la sentenza n. 840/2021 citata ha ritenuto che l’elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare debba ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende e che la qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, escluda la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472).

Nella fattispecie esaminata (pergotende realizzate sui terrazzi di un immobile), la realizzazione della copertura e parziale chiusura perimetrale non è stata ritenuta opera stabile e permanente a motivo del carattere retrattile delle tende, come previsto e consentito dalla citata circolare del Comune di Roma, 9.3.2012, n. 19137.

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato ha escluso che la realizzazione di una pergotenda costituisca ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l’art. 3, lettera d), del DPR 380/2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti, concludendo pertanto che l’opera in questione non necessiti di alcuna autorizzazione a costruire

In precedente controversia, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 306 del 25/1/2017, ha precisato come la pergotenda si distingua dalla veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, essendo la seconda caratterizzata da ampie superfici vetrate (all’occorrenza apribili tramite finestre scorrevoli o a libro) che, dal punto di vista edilizio, determinano un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma. La natura e la consistenza del materiale utilizzato per le verande (vetro e non plastica), fa sì che la struttura di alluminio anodizzato si configura non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma costituisce piuttosto la componente portante di un vero e proprio manufatto, che assume la consistenza di una vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali con un carattere di stabilità tale da non poter essere realizzate in assenza del titolo abilitativo necessario per le nuove costruzioni.  Una struttura leggera (quale quella in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra invece tali caratteristiche. L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, “onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.

Anche in una precedente decisione la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aveva affermato che la pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (sentenza n. 1777 dell’11 aprile 2014).